La raccolta mineralogica in Provincia di Trento è regolamentata dalla L.P. n°37/1983, che ha lo scopo di tutelare il patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico sul territorio del Trentino, e quindi anche della Val di Fassa.
Regolamento Sono considerati minerali i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici ed aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche; mentre fossili, tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore alla presente e che si rinvengono nelle rocce. La raccolta di minerali e fossili che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio provinciale fino al limite ponderale di chilogrammi 5 al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore. La raccolta di quantitativi superiori a chilogrammi 5 è consentita solo a chi è in possesso di apposita autorizzazione.
Per le operazioni di estrazione dei minerali e dei fossili, sia dalla roccia madre che dai frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l’impiego di mazze e di martelli del peso massimo non superiore a chilogrammi 3, di scalpelli da roccia della lunghezza non superiore a 30 centimetri e di altri attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a metri 1. È vietato l’uso di materiale esplosivo e di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica. Le autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili sono rilasciate al solo scopo di collezionismo o di studio dal dirigente del Servizio Geologico della Provincia e sono valide per tutto il territorio provinciale. Le autorizzazioni sono strettamente personali e sono valide per l’anno solare nel quale sono state rilasciate.
Per maggiori informazioni: Servizio geologico Provincia Autonoma di Trento Via Roma, 53 – 38100 Trento Tel. 0461 495200